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Cosa posso fare se non riesco a pagare le rate del mutuo?

Nel corso dell'ammortamento, può capitare di trovarsi in una situazione di difficoltà tale da non riuscire a pagare le rate del mutuo.

Cosa fare se ci si trova nell'impossibilità di pagare il mutuo?

Esistono diverse soluzioni per affrontare questa situazione ed evitare azioni esecutive da parte della banca che ci ha concesso il mutuo.

Ricordiamo, in ogni caso, che la legge consente un ritardo del pagamento del debito compreso fra 30 e 180 giorni, prima che il debitore subisca azioni esecutive.

Il cosiddetto ritardato pagamento della rata del mutuo scatta dopo il trentesimo giorno dalla scadenza.

Se la rata non viene pagata per sei mesi (180 giorni), la banca può decidere la risoluzione del contratto di mutuo
A quel punto, infatti, il mutuatario viene dichiarato formalmente moroso e sarà obbligato a pagare i relativi interessi di mora sulle mensilità mancanti.
Il tasso viene stabilito in misura più alta rispetto a quello pattuito per le rate del mutuo.

Se il debitore non paga la rata del mutuo per oltre 180 giorni, anche non consecutivi, la banca può rescindere il contratto, pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto ed esercitare di diritto l’ipoteca sull'immobile posto a garanzia, anche avviando un pignoramento sulla stesso.

 

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Non riesco a pagare le rate del mutuo: ecco come fare

Il primissimo consiglio che ci sentiamo di dare a chi sta per accendere un mutuo, è quello di sottoscrivere anche una buona assicurazione sul mutuo che copra il debitore nel caso in cui, per un eventuale imprevisto o accadimento, si trovi nell'impossibilità di rimborsare il prestito.

Se a suo tempo non si è stati abbastanza previdenti da sottoscrivere una polizza assicurativa CPI e non si riesce più a sostenere il pagamento delle rate del mutuo, si può comunque optare per diverse soluzioni.

Ce ne sono almeno tre:

  • rinegoziare il mutuo: la rinegoziazione consiste nel cambiare le condizioni del mutuo direttamente con la banca o l'istituto di credito che ha erogato il finanziamento.
    Le condizioni contrattuali che possiamo richiedere di cambiare sono: la tipologia di mutuo, passando ad esempio dal tasso variabile al fisso, la durata del mutuo, aumentandola o accorciandola secondo necessità ed il tasso di interesse applicato, modificando in particolare la misura dello spread applicato dalla banca
     
  • surrogare il mutuo: la surroga del mutuo avviene mediante il trasferimento del finanziamento da una banca ad un'altra.
    Nei periodi in cui i tassi dei mutui sono in calo, quest'operazione può risultare molto conveniente.
    Il nuovo istituto di credito si accollerà tutte le spese di trasloco mutuo, ovvero la perizia, l’istruttoria, le imposte e l’onorario del notaio, pertanto la surroga non prevede spese aggiuntive se non la sola tassa ipotecaria (35€).
    Solitamente le banche non accettano proposte di surroga se il mutuo residuo è al di sotto dei 50/60 mila euro perché al di sotto di quella soglia gli interessi da guadagnare sarebbe troppo pochi o la banca rischierebbe di andare addirittura in perdita, pertanto è consigliabile immaginare questa soluzione quando si è ancora lontani dalla scadenza del finanziamento
     
  • sospendere il mutuo: la sospensione del pagamento del mutuo, fino a 18 rate, si può richiedere alla propria banca nel caso in cui si perda il lavoro e in caso si tratti di un mutuo prima casa.
    Essa avviene accedendo al Fondo di Solidarietà per l’Acquisto della Prima Casa, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.a.
    Durante il periodo di sospensione, sarà il fondo a rimborsare all'istituto di credito la quota capitale, lasciando al mutuatario il pagamento della sola quota interessi.
    Le rate non pagate verranno rimborsate allungando il piano di ammortamento.

    La sospensione del mutuo è stata inserita dal Governo Conte tra le misure anticoronavirus.
    In questo caso, la richiesta di sospensione del mutuo può essere effettuata da lavoratori dipendenti, collaboratori e partite Iva purché effettivamente colpiti dalla crisi, cioè nel caso in cui, per effetto dell’emergenza Covid-19, si sia subita la cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o la cassa integrazione superiore ai 30 giorni o la riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% a partire dal 21 febbraio 2020.
    La sospensione del mutuo prima casa per Coronavirus è consentita a tutti, senza limiti di reddito, e infatti il certificato Isee non è richiesto.
    Bisogna però fare attenzione agli interessi per capire se conviene.
    Infatti sul momento la sospensione riguarderà tutta la rata del mutuo, sia la quota capitale che la quota interessi, ma alla ripresa dei pagamenti al cliente spetterà di pagare la metà degli interessi accumulatisi fino a quel momento, che verranno spalmati sul mutuo residuo.
     
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