Le agevolazioni fiscali per chi richiede un mutuo si dividono in:
Nel primo caso le agevolazioni sono per chi stipula un mutuo ipotecario per acquistare un'immobile adibito ad abitazione principale sua, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Il mutuo tuttavia deve essere intestato al richiedente, il quale deve essere anche proprietario dell'abitazione.
Si ha diritto ad una detrazione Irpef del 19% relativa a:
Ogni anno possono essere portate in detrazione spese per un importo massimo di 4000 euro, da ripartire tra tutti gli intestatari nel caso di un mutuo cointestato.
Se l'immobile non viene adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto si perde il diritto all'agevolazione fiscale.
L'agevolazione si perde anche se si trasferisce la residenza in un'altra abitazione, tranne per chi si trasferisce per motivi di lavoro o di salute, purchè non affitti l'immobile, e per i dipendenti delle forze armate o di polizia.
Il mutuo, invece, può essere acceso anche 12 mesi prima o dopo la stipula del contratto di acquisto.
Nel caso di un mutuo per la costruzione dell'abitazione principale, possono essere detratti gli interessi passivi per un importo massimo di 2.582,28 euro.
L'immobile in questo caso deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per l'acquisto dell'abitazione principale per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione fino ai sei mesi successivi il termine dei lavori.
Nel caso delle surroghe, la detrazione è riconosciuta sugli interessi della quota residua del primo mutuo stipulato, anche se il secondo mutuo è di importo superiore all'importo residuo del capitale del primo mutuo (surroga+liquidità).
Per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale è prevista una detrazione del 19% per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione solo per i mutui stipulati prima del 1993.