Nuovi parametri per i tassi usurai

DI COSA SI TRATTA?

Ogni trimestre il Ministero dell’Economia e delle Finanze rileva il Tasso di Interesse Globale Medio (TIGM) praticato dagli operatori del credito italiani, allo scopo di stabilire quali siano i parametri oltre i quali un tasso di interesse possa essere considerato usurario.

Dal 2011, per la determinazione dei tassi di interesse globali medi non si prende più in esame il Tasso Annuale Nominale o TAN, ma il Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG, che comprende anche tutte le spese di erogazione del mutuo ad esclusione delle imposte e degli interessi di mora.

Il limite oltre il quale un tasso si definisce usuraio si calcola aumentato di un quarto i tassi medi indicati nel decreto, più un margine di quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra tassi medi e tasso limite non può essere superiore agli 8 punti percentuali.


TRASPARENZA BANCARIA

Le tabelle pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze contenenti i tassi limite debbono essere esposte per legge all’interno di ciascuna sede di ciascuna banca, in modo da essere ben visibili secondo le disposizioni in merito alla trasparenza.

Perché è tanto importante conoscere questi valori?  

Perché nel caso in cui si sia contratto un mutuo con un TAEG o con gli interessi di mora superiori al limite consentito al momento della stipula, il contratto è da considerarsi nullo, che si siano pagati o meno gli interessi dovuti. Non si deve perciò alla banca nessun interesse ed il prestito è da considerarsi a titolo gratuito.

Molto diverso è il caso in cui l’usura sia sopravvenuta, ossia siano cambiati gli interessi soglia nel corso degli anni. In questo caso, il rimborso non è affatto certo è si può, al limite, chiedere il ricalcolo degli interessi sulla base dei parametri vigenti.

Quando si sospetta di essere vittima di usura, è possibile agire innanzitutto con un reclamo formale presso un qualsiasi sportello della banca che ha erogato il mutuo, che deve rispondere entro 30 giorni.
In caso di risposta insoddisfacente entro 12 mesi ci si può rivolgere ad una figura detta Arbitro Bancario e Finanziario che con costi e tempi veramente ridotti si pronuncia sulla questione.

I nuovi parametri saranno in vigore fino al 30 Giugno 2015.

 

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