Tassi antiusura mutui: stabiliti i limiti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 24 dicembre 2014 i tassi di interesse effettivi globali medi (ai sensi della legge sull’usura n. 108 del 1996) in vigore per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2015. Sono il limite oltre i quali banche e intermediari finanziari dovranno attenersi per non incorrere nel reato di usura

 

TASSI MEDI E SOGLIE PIU’ BASSE PER I MUTUI

Vengono determinati rilevando i tassi effettivi medi praticati dalle banche comprensivi di commissioni e di tutte le spese. Per stabilire se gli interessi sono da considerarsi usurai devono essere aumentati di un quarto più un ulteriore margine di 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali


Si fa riferimento ad essi per quanto riguarda: 

- aperture di credito in conto corrente 

- scoperti senza affidamento 

- crediti personali, leasing

cessione del quinto dello stipendio 

- credito per acquisti a rate

- mutui ipotecari.


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Il cambiamento rilevante riguarda i mutui, dove i tassi medi registrati sono passati da 4,85 a 4,50 per quanto riguarda i mutui a tasso fisso e da 3,66 a 3,47 per quanto riguarda i mutui a tasso variabile. Ne consegue quindi che anche i tassi soglia siano diminuiti, passando da 10,0625 a 9,6250 per quanto riguarda i mutui a tasso fisso e da 8,5750 a 8,3375 per quanto riguarda i mutui a tasso variabile.

RIMBORSO INTEGRALE DEGLI INTERESSI PER CHI STIPULA UN MUTUO USURARIO

Questi valori di riferimento sono stati introdotti con la legge antiusura n°108 del 1996 allo scopo di tutelare chi stipula un contratto di mutuo soprattutto a fronte di eventuali insolvenze ed includono anche spese e penali di ogni tipo. La tabella dei tassi deve essere esposta in qualsiasi istituto bancario ed è richiedibile anche ai mediatori finanziari

Questo significa che chiunque stipuli un mutuo ipotecario con un taeg (tasso annuo globale) superiore alla soglia stabilita, sulla base anche della sentenza dell a Corte di Cassazione n°350 del 2013, può richiedere il rimborso per intero degli interessi già versati e non è tenuto a versare gli interessi rimanenti.

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