Fondo di solidarietà Consap

Sospendere il mutuo prima casa con il Fondo di solidarietà Consap

Una delle maggiori preoccupazioni di chi stipula un mutuo è se riuscirà nel tempo a fare fronte alle rate. Purtroppo non è possibile prevedere il futuro, ma strumenti come il Fondo di Solidarietà Consap per i mutui per l'acquisto della prima casa vengono in aiuto ai mutuatari in difficoltà, permettendo di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento delle rate del mutuo se ci si trova in situazioni in cui il reddito familiare diminuisce bruscamente.

 

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Quando si attiva il Fondo di Solidarietà Consap?

I casi in cui è possibile sospendere le rate sono

●    cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
●   cessazione dei rapporti definiti nel n.3 dell’art. 409 del Codice di Procedura Civile, ovvero “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”;
●    dimissioni per giusta causa;
●    morte o riconoscimento di handicap grave (legge 5 febbraio 1992, n.104) o invalidità civile non inferiore all'80 percento.

 

Documentazione / modulo per la sospensione del mutuo prima casa

Per fare richiesta di sospensione del mutuo per difficoltà economiche è necessario presentare domanda alla banca presso la quale è in corso il pagamento del mutuo assieme a

●    documento di identità
●    isee rilasciato da un Caf abilitato
●    lettera di licenziamento o comunicazioni con le quali si interrompe il rapporto di lavoro
●    sentenza giudiziaria, lettera di dimissioni per giusta causa con riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro, atto bilaterale (per le dimissioni per giusta causa)
●    certificato della ASL (per invalidità civile o handicap grave).

Scarica il fac simile di richiesta di sospensione del mutuo.

 

Quanto ci vuole per attivare la sospensione del mutuo?

Una volta che Consap ha accettato la richiesta di sospensione del mutuo, la banca ha tempo 5 giorni per comunicarlo al richiedente e 30 giorni per attivare la sospensione.
Nel caso dei mutui cartolarizzati, la sospensione deve essere attivata entro e non oltre 45 giorni lavorativi dalla comunicazione al richiedente. 

 

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