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Mutuisi s.r.l.
Capitale sociale: Euro 120.000,00 i.v.
Sede: via Fabio Filzi, 2 – 20124 Milano – tel: 02.6122050 – fax: 02.61240839
Partita IVA e codice fiscale n. 07379640969 – REA MI n. 1954631 – CCIAA Milano n. 07379640969
Iscrizione nell’Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM n° M192
Iscrizione R.U.I. sez. E n. E000301791 presso ISVAP
Sito internet: www.mutuisi.it

PREMESSA

Premesso che:


- Mutuisi srl, anche attraverso i propri dipendenti e collaboratori, è tenuta a rispettare tutte le norme previste dalla legislazione e dai regolamenti vigenti sulla mediazione creditizia,

- Mutuisi srl espone il presente codice deontologico nei propri uffici e locali aperti al pubblico e lo rende accessibile anche direttamente dalla pagina di apertura del proprio sito (www.mutuisi.it)

- il presente codice deontologico potrà essere oggetto di eventuali future integrazioni e modifiche,

sono di seguito elencati i principi generali e le norme di comportamento cui deve attenersi il Mediatore Creditizio


PRINCIPI GENERALI


Art. 1

Il mediatore creditizio è colui che professionalmente anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attivita’ di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Art. 2

Il mediatore creditizio agisce in piena libertà, autonomia ed indipendenza, con propria organizzazione e mezzi ed è tenuto all’iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

Art. 3

Il Mediatore Creditizio deve esercitare la propria attività con diligenza, correttezza e buona fede. Deve operare con la massima trasparenza e chiarezza nell’interesse della propria clientela per il raggiungimento del soddisfacimento delle parti.

Art. 4

Il Mediatore Creditizio nell’esercizio della propria attività professionale deve rispettare il segreto professionale, controllando che anche i propri dipendenti, collaboratori e tutti coloro che partecipano allo svolgimento dell’attività professionale si attengano ai criteri di massima riservatezza.

Art. 5

Il Mediatore Creditizio deve osservare in modo rigoroso la tariffa professionale e le altre norme in materia di compensi, rese disponibili alla clientela attraverso l’esposizione e la consegna dei fogli informativi analitici previsti dai regolamenti e dalle norme sulla trasparenza.

Art. 6

Il Mediatore Creditizio, allo scopo di garantire alla propria clientela prestazioni e servizi sempre più qualificati, è tenuto ad un costante aggiornamento personale oltre che alla formazione periodica dei suoi dipendenti e collaboratori

Art. 7

Il Mediatore Creditizio deve approfondire costantemente la conoscenza dei prodotti offerti dal sistema bancario e creditizio nonché delle norme che regolano allo svolgimento della propria attività professionale. RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Art. 8

Il Mediatore Creditizio è tenuto a rendere pubblico il proprio numero di iscrizione nell’elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori.

Art. 9

Il Mediatore Creditizio deve svolgere l’incarico sulla base di un mandato conferito dal cliente in forma scritta dove siano chiaramente definiti gli accordi, con particolare riferimento al tipo di prestazione, alla durata del mandato, all’ammontare della provvigione.ed a tutte le clausole contrattuali previste dalla vigente normativa sulla trasparenza.

Art. 10

Il Mediatore Creditizio deve accettare l’incarico solo dopo averlo esaminato approfonditamente sulla base della propria esperienza e professionalità ed avere valutato di essere in grado di espletarlo con adeguata competenza nell’interesse delle parti...

Art. 11

Il Mediatore Creditizio deve informare compiutamente il cliente in ordine alle caratteristiche dei finanziamenti proposti, rendendolo da subito edotto di tutte le relative condizioni nonchè di eventuali difficoltà od impedimenti prevedibili.

Art. 12

Il Mediatore Creditizio deve tenere costantemente informato il cliente sullo stato della pratica sino alla sua definizione e, in momenti e situazioni particolari, seguirlo anche dopo l’erogazione del finanziamento.


RAPPORTI CON I COLLEGHI


Art. 13

E’ da ritenersi inopportuno e quindi va escluso ogni rapporto professionale con coloro che svolgono attività di mediazione creditizia senza essere iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori

Art. 14

Il Mediatore Creditizio deve tenere un comportamento leale nei confronti dei colleghi, evitando di procurarsi vantaggi a loro danno con comportamenti poco corretti.

Art. 15

Il Mediatore Creditizio deve evitare di esprimere pareri critici od apprezzamenti poco lusinghieri sull’attività professionale dei colleghi. Qualora gli venga offerto un incarico di cui è già stato investito anche un altro collega, deve rifiutarlo salvo che l’incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato.

Art. 16

Eventuali contrasti o divergenze che insorgessero tra Mediatori Creditizi potranno essere preventivamente sottoposti a conciliazione tramite gli organi preposti dall’Associazione.


RAPPORTI CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI


Art. 17

Il mediatore creditizio deve sempre tenere presente che opera nell’interesse del cliente che gli affida l’incarico senza però dimenticare che è molto importante oltre che eticamente e professionalmente corretto operare in modo che sia tutelato anche il credito della banca o dell’intermediario finanziario che erogherà il finanziamento, nei confronti del quale deve operare con efficienza e leale collaborazione.

Art. 18

L’operato del Mediatore Creditizio a tutela della banca o dell’intermediario finanziario trova il suo limite quando è in contrasto con l’interesse del cliente. Il Mediatore Creditizio dovrà pertanto rifiutare iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dalle banche o dagli intermediari finanziari, che siano in contrasto con i leciti interessi e le esigenze della clientela.

Art. 19

Il Mediatore Creditizio deve mantenere rapporti corretti e leali con le banche o gli intermediari finanziari per i quali ha operato, anche dopo la cessazione del rapporto.

Art. 20

Il Mediatore Creditizio non accoglie le richieste delle banche o degli intermediari finanziari per cui opera se in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.


RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO


Art. 21

Il Mediatore Creditizio considera le Autorità di vigilanza, in particolare la Banca d’Italia, e l’OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.

Art. 23

Il Mediatore Creditizio collabora all’efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, in particolare della Banca d’Italia, e l’OAM – Organismo degli Agenti e dei Mediatori. Il Mediatore Creditizio ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della propria categoria professionale.