DIA

La Denuncia di inizio attività è stata introdotta per facilitare le procedure urbanistiche per l'esecuzione di alcuni interventi edilizi.

Nata con l'art. 26 della L. 47/85, per l'esecuzione di sole opere interne, è diventata oggi uno strumento di molto più ampia applicazione ed è regolamentata dagli art. 22 e 23 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R.380/2001).

Si tratta di un titolo che permette di eseguire soprattutto interventi di trasformazione su edifici esistenti.

Ecco un elenco di lavori che si possono effettuare con presentazione di D.I.A.:

  • - interventi di manutenzione straordinaria;
  • - interventi di restauro e risanamento conservativo;
  • - interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • - varianti al Permesso di costruire, che non comportino aumento di superfici e volumi o cambiamento della sagoma;
  • - opere interne, come una diversa disposizione delle tramezzature, senza aumento di superfici e volumi;
  • - aree per l'attività sportiva, senza realizzazione di volumi (ad es. campetto da calcio senza spogliatoi e servizi igienici);
  • - realizzazione di tettoie aperte, gazebo o piccoli locali per gli attrezzi;
  • - opere per l'installazione di impianti tecnologici, come tutti i lavori necessari per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici

 

Così come per il Permesso di Costruire, è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), che predisponga gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica, che asseveri la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato, cioè presenta interesse storico o artistico, va richiesto un nulla osta preventivo agli enti preposti.

E' importante anche comunicare preventivamente il nominativo dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.

La denuncia va presentata 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al termine dei quali si possono cominciare i lavori senza attendere alcun permesso.

Durante questo periodo, il Comune può sospendere i termini per richiedere ulteriore documentazione.

La D.I.A. è valida per tre anni. Al termine dei lavori, il tecnico dovrà presentare un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto presentato.

 

 

 

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