Portabilità dei mutui

Il mutuatario ha la facoltà di trasferire il mutuo da una banca ad un’altra senza il pagamento di nessun onere sia diretto che indiretto (spese istruttoria, imposte, commissioni e penali).

Tale operazione viene chiamata surroga (vedi art. 120 quater del TUB).

Il mutuatario avrà facoltà di definire con la banca subentrante condizioni commerciali migliorative quali ad esempio la durata, il prodotto, lo spread.

 

 

 

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