Secondo l'art. 1813 del codice civile, il mutuo è il contratto con il quale il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l’altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Il contratto di mutuo è un atto pubblico redatto da banche, istituti di credito o società finanziarie, composto da una serie di clausole che servono per definire le relazioni tra le parti e gli obblighi che ne derivano, come ad esempio la durata del contratto, le modalità di erogazione e di restituzione del denaro, il tasso d'interesse applicato, le garanzie, e così via.
Il contratto di mutuo deve essere stipulato alla presenza di un notaio e redatto in forma scritta, pena la nullità.
Il contratto di mutuo solitamente viene stipulato in atto unico.
Il contratto unico di mutuo consiste in una procedura in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e quindi ancor prima dell'iscrizione ipotecaria.
Il capitale erogato, quindi, può essere reso disponibile immediatamente oppure accantonato a garanzia degli impegni assunti dal richiedente e, in particolare, finchè non sarà fornita la prova dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca.
In pratica, la somma finanziata viene contestualmente riversata dal mutuatario al mutuante a titolo di deposito, a garanzia degli impegni assunti dal richiedente, soprattutto la dimostrazione dell'iscrizione dell'ipoteca.
L'effettiva messa a disposizione della somma mutuata, quindi, ha luogo non come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede di stipula, ma come svincolo del deposito senza richiedere particolari formalità.
Il contratto unico è la forma più comoda e semplice di contratto di mutuo ipotecario, in quanto non comporta la stipula di altri atti formali, ma avviene tutto in un unico passaggio.