Nel caso di mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione principale, il mutuatario può usufruire di alcune detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
Le detrazioni fiscali sul mutuo sono previste, a ben vedere, sia per l'acquisto, che la ristrutturazione e la costruzione di un immobile, purchè questo sia adibito ad abitazione principale dal mutuatario e/o da un suo familiare.
L'entità dello sconto fiscale applicato cambia a seconda della finalità per la quale è stato richiesto il mutuo.
Per abitazione principale si intende quella dove il mutuatario o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Altra condizione imprescindibile per giovare di tali agevolazioni è che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo all'accensione del mutuo.
Farà fede la data di stipulazione del rogito notarile.
Le detrazioni fiscali sul mutuo consistono in una riduzione sugli interessi passivi applicati dalla banca e sugli oneri accessori (cioè le spese aggiuntive, quali spese notarili, spese di istruttoria, imposte catastali, di registro e ipotecarie, ecc) del finanziamento.
L’assicurazione obbligatoria sull’immobile, invece, non è oggetto di detrazione fiscale.
Per quanto riguarda l'anno in corso, il 2019, è stato confermato uno sconto del 19% sugli interessi calcolabili fino a un massimo di 4.000 euro, cioè entro una soglia di 780 euro da inserire nella dichiarazione dei redditi.
La riduzione fiscale vale anche per chi ha chiesto un mutuo ristrutturazione: potrà portare in detrazione gli interessi sul finanziamento ma per un tetto massimo di 2.582,28 euro annui.
Questa agevolazione sarà, inoltre, cumulabile anche con il bonus fiscale del 50% entro una soglia di spesa di 96 mila euro previsto per le ristrutturazioni (che arriva sino al 65% in caso di interventi volti al risparmio energetico), per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a un immobile ristrutturato (50%, fino a un tetto di 10 mila euro) e per la sistemazione e il rifacimento di giardini e aree verdi (36%, fino a un massimo di 5.000 euro).
In caso di acquisto in comproprietà, da parte di due coniugi, mediante stipulazione di un contratto di mutuo cointestato, l’importo delle agevolazioni va ripartito tra gli intestatari.
In caso di separazione consensuale, è il coniuge che si accolla le residue rate di mutuo a poter usufruire della detrazione sull’intera quota degli interessi, compresa quindi la parte riferibile all'ex partner.
Come specificato prima, lo sconto fiscale spetta sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari.
Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta solo se nell’immobile abitano i figli.
Qualora uno dei due coniugi cointestatari muoia, il vedovo può detrarre anche la quota di interessi del mutuo spettanti al defunto, ma solo dopo aver provveduto a regolarizzare l'accollo del finanziamento in corso.
Nell'ipotesi in cui solo uno dei coniugi abbia sottoscritto il mutuo, anche se per l’acquisto dell’abitazione principale in comproprietà con l’altro coniuge, solo il mutuatario può fruire della detrazione degli interessi pagati, rapportati all’intera proprietà dell’immobile e non solamente al 50%.
Sulla base di tale criterio, anche un genitore che abbia acceso un mutuo per l’acquisto di un immobile, concedendone poi l’usufrutto ad un figlio secondo l'istituto della nuda proprietà, può ottenere la detrazione su tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile.