La Denuncia di inizio attività è stata introdotta per facilitare le procedure urbanistiche per l'esecuzione di alcuni interventi edilizi.
Nata con l'art. 26 della L. 47/85, per l'esecuzione di sole opere interne, è diventata oggi uno strumento di molto più ampia applicazione ed è regolamentata dagli art. 22 e 23 del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R.380/2001).
Si tratta di un titolo che permette di eseguire soprattutto interventi di trasformazione su edifici esistenti.
Ecco un elenco di lavori che si possono effettuare con presentazione di D.I.A.:
Così come per il Permesso di Costruire, è necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), che predisponga gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica, che asseveri la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Se l'edificio su cui si intende intervenire è vincolato, cioè presenta interesse storico o artistico, va richiesto un nulla osta preventivo agli enti preposti.
E' importante anche comunicare preventivamente il nominativo dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori.
La denuncia va presentata 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al termine dei quali si possono cominciare i lavori senza attendere alcun permesso.
Durante questo periodo, il Comune può sospendere i termini per richiedere ulteriore documentazione.
La D.I.A. è valida per tre anni. Al termine dei lavori, il tecnico dovrà presentare un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto presentato.