Si ha espromissione quando un terzo, detto espromittente, si obbliga a pagare nei confronti del creditore (espromissario), quanto dovuto dal debitore (espromesso), senza incarico di quest'ultimo.
A differenza dell’accollo non è necessario il consenso dell’originario debitore, che resta obbligato in solido con l’espromittente (espromissione cumulativa), a meno che il creditore non dichiari espressamente di liberarlo.
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